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A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 122/2005 il costruttore deve prestare solide garanzie.

All'atto della stipula del contratto, od in un momento precedente, deve infatti consegnare all'acquirente una fideiussione di importo pari alle somme od al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso o deve ancora riscuotere prima del trasferimento della proprietà della casa. Se manca detta fideiussione il contratto è nullo.

Un ulteriore obbligo per il costruttore previsto dal decreto concerne nella stipula di una polizza assicurativa decennale a favore dell'acquirente, destinata a garantire il risarcimento dei danni conseguenti a vizi dell'immobile che si sono manifestati successivamente alla stipulazione del contratto definitivo.

Un altro fattore relativo alla tutela dell'acquirente di immobili riguarda la chiarezza e la completezza del contratto preliminare. Il decreto legislativo indica chiaramente i requisiti che deve contenere, tra i quali anche la descrizione esatta dell'immobile e tutte le notizie che possono risultare determinanti per l'acquisto, come le caratteristiche tecniche della costruzione ed i termini massimi di esecuzione dell'opera, l'indicazione del prezzo complessivo e le modalità per il suo pagamento, nonché l'indicazione della garanzia fideiussoria.
Il decreto si occupa delle tutele per l'acquirente nel caso di un fallimento del costruttore e, tecnicamente, si parla di esclusione dall'ambito di applicazione della revocatoria fallimentare:
in pratica significa che non si perde la casa acquistata e non si perdono i soldi versati.


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